IVA, SERVE UNA NORMATIVA CHIARA
Editoriale di Paolo Colangelo
Dopo gli ultimi successi ottenuti
grazie al lavoro dell’Associazione - pensiamo all’istituzione del ReAT, con il
quale abbiamo aperto lo scorso numero - torniamo a parlare di uno degli argomenti
più discussi e controversi del nostro settore: l’applicazione dell’IVA sulle
patenti A e sulle patenti nautiche.
Nel 2019, fu emessa una sentenza
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’ambito della causa C-449/17,
dove l’Istituzione unionale si pronunciò sull’applicazione dell’IVA facendo
però riferimento solo alle patenti B e C1, oggetto della controversia nello
specifico.
Nelle motivazioni della Sentenza
europea del 2019 è inoltre affermato più generalmente che “l’insegnamento
della guida automobilistica in una scuola guida […] pur avendo ad oggetto varie
conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento
specialistico che non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze
e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie,
nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento
scolastico e universitario”.
Da subito, l’Agenzia delle
Entrate mise in atto degli accertamenti verso l’intero comparto richiedendo
l’imposta come dovuta anche per i cinque anni precedenti.
Come associazione, ci attivammo
immediatamente al fine di modificare la norma nazionale, e ottenemmo il blocco
della retroattività e l’applicabilità della stessa dal primo gennaio 2020 con
la modifica del DPR n. 633/1972, dove fu aggiunto all’articolo 10, primo comma,
n. 20, un ultimo periodo, che esclude dall’esenzione dell’applicazione dell’IVA
“l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle
patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”.
A riprova di questo, nel 2020
l’Agenzia delle Entrate, durante l’incontro “Telefisco 2020”, ha asserito che
le patenti di categoria A avrebbero dovuto essere assoggettate all’IVA,
secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Il
Parlamento italiano ha invece interpretato diversamente la sentenza,
affermando durante un’audizione del 4 febbraio dello stesso anno che
l’esclusione dal regime di esenzione IVA riguardasse solo le categorie di
patente citate, ovvero la B e la C1, lasciando solo intendere che la patente A
fosse compresa nello stesso regime. In questo modo, l’Agenzia delle Entrate ha
effettuato controlli, mandato avvisi di accertamento e sanzionato attività non
applicando una legge, ma l’interpretazione di una sentenza europea, laddove
nessuna base giuridica enuncia esplicitamente se l’esenzione IVA riguarda anche
le patenti A e le patenti nautiche.
Ultimamente, a confondere
ulteriormente le acque sono state due sentenze italiane emanate rispettivamente
dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia e di Vicenza il
13 giugno e il 30 luglio 2025. In entrambi i casi, le sentenze sono state
emesse a fronte di ricorso presentato contro accertamenti da parte dell’AdE in
merito alla mancata applicazione dell’IVA ai corsi patente A e nautiche. Gli
esiti delle due Corti di Giustizia Tributaria sono stati molto differenti. La
Corte di La Spezia ha decretato che la legge esclude solamente le patenti di
categoria B e C1 dal regime di esenzione IVA, pertanto ha accettato il ricorso
e dichiarando le azioni dell’Agenzia erronee. Sulla scia di questo apparente
successo della categoria, molti di noi, fomentati anche da servizi televisivi
e titoli di giornale, si sono persuasi che l’esito di questo processo potesse
essere preso ad esempio come regola universale per l’esenzione dell’imposta
sulle patenti A e nautiche. Ciò che però ha fatto crollare questa convinzione,
e dimostrato che la questione è tutt’altro che definita, è stata la sentenza
del 30 luglio 2025 emanata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
di Vicenza che, in un caso analogo a quello di La Spezia, ha pronunciato un
verdetto diametralmente opposto a quest’ultima, ritenendo che la specifica
delle tipologie di patenti che non rientrano nel regime di esenzione IVA è
solo un dato ultroneo, perché l’insegnamento alla guida, per sua definizione,
non rientra nel regime di esenzione dell’IVA.
C’è da aggiungere che anche la
Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza riconosce l’ambiguità nella quale
questo argomento continua a ristagnare, rifiutando solo parzialmente il
ricorso e disponendo l’annullamento delle sanzioni al ricorrente. Sebbene la
mia posizione e quella dell’Associazione sia a favore della sentenza emessa
dalla Corte di La Spezia, la questione è tutt’altro che definita perché è
evidentemente soggetta a diverse interpretazioni, tutte legittime, in assenza
di una normativa esplicita. Ancora una volta questa incertezza sta esponendo
a ingenti rischi finanziari le attività da noi rappresentate, pertanto abbiamo
provveduto a inviare al presidente della VI Commissione Finanze della Camera
dei Deputati una formale richiesta di provvedimento in merito alla questione,
in modo che possa essere emessa dallo stesso Legislatore una normativa chiara e
che non lasci più il beneficio del dubbio.
Nelle pagine di questo numero di Mobility
News troverete una serie di approfondimenti in merito alla questione,
compresa un’intervista all’avvocato Sara Formichetti, che segue l’andamento
della vicenda IVA sin dalle origini e che ringraziamo per il supporto alla
nostra causa.
In questo momento delicato e
difficile, dove chiediamo a gran voce delle risposte concrete, è particolarmente
importante rimanere uniti per far sentire la nostra voce più forte che mai e
dimostrare che il nostro settore è compatto ed esige considerazione e rispetto.
Porgo a tutti voi i miei più
cordiali saluti e vi auguro buona lettura.